La nuova disciplina sulle fondazioni universitarie contenuta nell’art. 16 della legge 6 agosto 2008, n. 133 rubricato “Facoltà di trasformazione in fondazione delle università”.
• LE UNIVERSITÀ SARANNO PRIVATIZZATE? NO
Con la legge 133/08 si da’ la possibilità alle università che vogliono di trasformarsi in fondazioni, cioè un’istituzione privata riconosciuta come persona giuridica, che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi, senza fini di lucro.
Che cosa vuol dire che hanno possibilità? Vuol dire che non è un obbligo. La trasformazione in fondazioni è vincolata a un voto a maggioranza assoluta (50% +1 dei votanti) del senato accademico e dell’approvazione del ministero dell’istruzione e delle finanze.
Cosa più importante è che la struttura di amministrazione delle università, non varierà, rimarranno quindi consigli di amministrazione, senato accademico, consigli delle singole facoltà e tutte quelle strutture in cui è presente anche una rappresentanza studentesca.
Il primo e il quattordicesimo comma dell’art. 16 recitano così:
In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
• I FINANZIATORI PRIVATI POTRANNO TRARRE UTILI DALL’UNIVERSITÀ? NO
Utile: s.m. CO TS econ., eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi di un’attività economica, di un’operazione commerciale o finanziaria; guadagno, profitto. (De Mauro)
La possibilità di trarre degli utili dai finanziamenti alle Università è, di fatto, non permessa dalla natura stessa delle fondazioni, che sono come già detto istituzioni senza scopo si lucro.
La legge prevede esplicitamente che non è ammessa in nessun modo la distribuzione di utili, questo proprio per non permettere alle aziende che penseranno di finanziare l’Università di guadagnare grazie al lavoro svolto dai ricercatori e dagli studenti.
Per rimarcare ancora di più la cosa, la legge, specifica anche che eventuali proventi derivanti dalle attività della fondazione debbano essere utilizzate solo ed esclusivamente per finanziare le attività scelte dell’Università, quindi più soldi per il mantenimento di aule, servizi agli studenti, laboratori, biblioteche, nuovi docenti e molto altro ancora.
Il quarto comma dell’art. 16 recita così:
Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
• LA LEGGE 133 ABOLISCE IL FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLE UNIVERSITÀ? NO
Dai termini ”fini perequativi” si evince che i finanziamenti pubblici diminuiranno proporzionalmente all’aumentare dei finanziamenti privati, ma è anche vero che specifica che rimane fermo il finanziamento pubblico, quindi una quota base di finanziamenti pubblici sarà sempre garantita. Quota che non sarà purtroppo fissa, per questo chiediamo l’introduzione di una quota minima garantita dallo stato di questi finanziamenti. Bisogna comunque far notare che il finanziamento da parte di privati, sarà solamente un nuovo elemento di valutazione, che affianca quelli già esistenti.
Questo sistema di redistribuzione dei fondi, è stato pensato per evitare che università meno conosciute, quindi meno oggetto di attenzione da parte dei privati, si trovino in svantaggio rispetto ad altre università, magari più famose o grandi.
Il nono comma dell’art. 16 recita così:
La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
• LO STATO PERDERÀ IL CONTROLLO DELLE UNIVERSITÀ A FAVORE DEI PRIVATI? NO
Ogni singola Università che sceglierà di trasformarsi in fondazione, dovrà redigere un proprio statuto, questo statuto DEVE essere approvato dal ministero dell’istruzione, sarà questo statuto che potrà prevedere l’ingresso di rappresentanti delle aziende negli organi di gestione dell’università e che regolerà il loro potere.
Oltre a questo, le Università che si trasformeranno in fondazioni, saranno costantemente sottoposte al controllo della corte dei conti, che vigilerà sul bilancio e tutte quelle caratteristiche che potrebbero portare a far uscire dal controllo dello stato i conti dell’università e tra questo c’è anche la possibilità che un privato sfrutti l’università e le sue strumentazioni per scopi propri, possibilità che vorrebbe dire una perdita di soldi per lo stato.
Rimanendo fermo il finanziamento pubblico, il potere di decisione delle imprese sarà strettamente limitato.
Il sesto, il nono e l’undicesimo comma dell’art. 16 recitano così:
Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
La nuova disciplina sull’avicendamento dei professori universitari contenuta nell’art. 66 della legge 6 agosto 2008, n. 133 rubricata “Turn over”
• CI SARA’ UN REALE RIDIMENSIONAMENTO DEL CORPO DOCENTE E PIU’ IN GENERALE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE? SI ma…
Su questo punto bisogna spiegare bene qual è l’attuale situazione dell’Università Italiana; Università nella quale grazie all’autonomia e alla riforma del 3+2 c’è stato un incremento del numero di corsi e di cattedre totalmente fuori da ogni criterio che possa avere una seppur minima logicità, esistono corsi che sono seguiti da uno studente soltanto, interi corsi di laurea con non più di dieci iscritti, facoltà doppie che esistono solamente per accontentare qualche professore barone. Situazione, che ha portato a una triplicazione dei costi dell’Università e che a oggi si è riuscita a portare verso una soluzione con la riforma dell’università la legge 270/04, che obbliga le università a eliminare questi corsi di laurea e queste cattedre, inutili e dispendiose. Questo naturalmente ha portato a un abbattimento della richiesta di docenti da parte delle università, abbattimento che la legge ha cercato di regolare, per evitare che professori baroni continuino ad assumere senza nessuna logica di fabbisogno.
Il primo, il terzo, il settimo e nono comma dell’art. 66 recitano così:
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
• E’ VERO CHE CI SARANNO DEI NOTEVOLI TAGLI AL FINANZIAMENTO PUBBLICO? SI ma…
Come abbiamo già detto prima, le precedenti riforme dell’Università (prima con i requisiti minimi introdotti dal decreto Moratti e in seguito con la legge 270/04, cioè il nuovissimo ordinamento, da Mussi) hanno portato a una diminuzione della richiesta e del fabbisogno del corpo docente, questa diminuzione è stata accompagnata a un diminuzione dei Fondo di Finanziamento Ordinario che lo stato dà alle università.
Cos’è il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)? E’ il fondo statale con il quale sono pagati i nostri professori e i servizi primari, cioè acqua, luce e gas. Non sono fondi che sono indirizzati alla ricerca, né a servizi come laboratori, aule studio e biblioteche.
Bisogna anche dire, che questi tagli andrebbero meglio contestualizzati, ovviamente in quei casi in cui ci sono sprechi.
Il tredicesimo comma dell’art. 66 recita così:
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
• VERRANNO TAGLIATI FONDI ALLA RICERCA? NO
La legge finanziaria 133/08 non taglia fondi alla ricerca, crea invece una fondazione statale, chiamata “Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia”, che avrà lo scopo di promuovere progetti di ricerca di eccellenza e innovativi, cosi da premiare quei ricercatori che con il loro lavoro portano un grande contributo alla crescita del paese.
Oltretutto bisogna ricordare che l'Università non usa il Fondo di Finanziamento Ordinario per finanziare la propria ricerca, ma il FIRST (Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica), che si compone di 3 parti, una dedicata all'industria, un altra alla ricerca di base e in ultima ma non meno importate la parte dell'università, il fondo PRIN.
Questo fondo il FIRST non viene minimamente intaccato ne dalla legge 133 ne tantomeno dalla finanziaria 2009.
L’art. 17 recita così:
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
CONCLUSIONI
FONDAZIONI SI, CON LA GARANZIA DI UNA PERCENTUALE FISSA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO, CHE GARANTISCA UN LIBERO DIRITTO ALLO STUDIO. DOVE IL FINANZIAMENTO PRIVATO, SOTTO IL VIGILE CONTROLLO DEGLI ORGANI DELLO STATO, SIA UNA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E NON UN MEZZO DI CONTROLLO DA PARTE DELLE IMPRESE.
NO AL “TURN OVER” CON CIFRE PERCENTUALI DECONTESTUALIZZATE DECISE APRIORISTICAMENTE.
SI AL “TURN OVER” CHE SEGUENDO CRITERI RAZIONALI MIRI A GARANTIRE LA SODDISFAZIONE DELLE REALI ESIGENZE DELLE UNIVERSITA’, TAGLIANDO GLI SPRECHI.
NO AI TAGLI GENERALIZZATI MA RIDISTRIBUZIONE RAZIONALE DELLE RISORSE.
SI A UNA RIFORMA STRUTTURALE DELL’UNIVERSITA’, CHE COSTRUISCA UN UNIVERSITA’ NUOVA, DOVE LA COOPERAZIONE TRA UNIVERSITA’ E MONDO DEL LAVORO SIA INCENTIVATA.
CHIEDIAMO UN VIGILE CONTROLLO SUGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA’ CHE SCEGLIERANNO DI DIVENTARE FONDAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO, PER GARANTIRE UNA GIUSTA RAPPRESENTATIVITA’ DEL CORPO STUDENTESCO NEGLI ORGANI DELL’UNIVERSITA’ E UN LIMITATO POTERE DELLE AZIENDE FINANZIATRICI.
AZIONE UNIVERSITARIA ROMA www.azioneuniversitariaroma.org
• LE UNIVERSITÀ SARANNO PRIVATIZZATE? NO
Con la legge 133/08 si da’ la possibilità alle università che vogliono di trasformarsi in fondazioni, cioè un’istituzione privata riconosciuta come persona giuridica, che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi, senza fini di lucro.
Che cosa vuol dire che hanno possibilità? Vuol dire che non è un obbligo. La trasformazione in fondazioni è vincolata a un voto a maggioranza assoluta (50% +1 dei votanti) del senato accademico e dell’approvazione del ministero dell’istruzione e delle finanze.
Cosa più importante è che la struttura di amministrazione delle università, non varierà, rimarranno quindi consigli di amministrazione, senato accademico, consigli delle singole facoltà e tutte quelle strutture in cui è presente anche una rappresentanza studentesca.
Il primo e il quattordicesimo comma dell’art. 16 recitano così:
In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
• I FINANZIATORI PRIVATI POTRANNO TRARRE UTILI DALL’UNIVERSITÀ? NO
Utile: s.m. CO TS econ., eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi di un’attività economica, di un’operazione commerciale o finanziaria; guadagno, profitto. (De Mauro)
La possibilità di trarre degli utili dai finanziamenti alle Università è, di fatto, non permessa dalla natura stessa delle fondazioni, che sono come già detto istituzioni senza scopo si lucro.
La legge prevede esplicitamente che non è ammessa in nessun modo la distribuzione di utili, questo proprio per non permettere alle aziende che penseranno di finanziare l’Università di guadagnare grazie al lavoro svolto dai ricercatori e dagli studenti.
Per rimarcare ancora di più la cosa, la legge, specifica anche che eventuali proventi derivanti dalle attività della fondazione debbano essere utilizzate solo ed esclusivamente per finanziare le attività scelte dell’Università, quindi più soldi per il mantenimento di aule, servizi agli studenti, laboratori, biblioteche, nuovi docenti e molto altro ancora.
Il quarto comma dell’art. 16 recita così:
Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
• LA LEGGE 133 ABOLISCE IL FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLE UNIVERSITÀ? NO
Dai termini ”fini perequativi” si evince che i finanziamenti pubblici diminuiranno proporzionalmente all’aumentare dei finanziamenti privati, ma è anche vero che specifica che rimane fermo il finanziamento pubblico, quindi una quota base di finanziamenti pubblici sarà sempre garantita. Quota che non sarà purtroppo fissa, per questo chiediamo l’introduzione di una quota minima garantita dallo stato di questi finanziamenti. Bisogna comunque far notare che il finanziamento da parte di privati, sarà solamente un nuovo elemento di valutazione, che affianca quelli già esistenti.
Questo sistema di redistribuzione dei fondi, è stato pensato per evitare che università meno conosciute, quindi meno oggetto di attenzione da parte dei privati, si trovino in svantaggio rispetto ad altre università, magari più famose o grandi.
Il nono comma dell’art. 16 recita così:
La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
• LO STATO PERDERÀ IL CONTROLLO DELLE UNIVERSITÀ A FAVORE DEI PRIVATI? NO
Ogni singola Università che sceglierà di trasformarsi in fondazione, dovrà redigere un proprio statuto, questo statuto DEVE essere approvato dal ministero dell’istruzione, sarà questo statuto che potrà prevedere l’ingresso di rappresentanti delle aziende negli organi di gestione dell’università e che regolerà il loro potere.
Oltre a questo, le Università che si trasformeranno in fondazioni, saranno costantemente sottoposte al controllo della corte dei conti, che vigilerà sul bilancio e tutte quelle caratteristiche che potrebbero portare a far uscire dal controllo dello stato i conti dell’università e tra questo c’è anche la possibilità che un privato sfrutti l’università e le sue strumentazioni per scopi propri, possibilità che vorrebbe dire una perdita di soldi per lo stato.
Rimanendo fermo il finanziamento pubblico, il potere di decisione delle imprese sarà strettamente limitato.
Il sesto, il nono e l’undicesimo comma dell’art. 16 recitano così:
Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
La nuova disciplina sull’avicendamento dei professori universitari contenuta nell’art. 66 della legge 6 agosto 2008, n. 133 rubricata “Turn over”
• CI SARA’ UN REALE RIDIMENSIONAMENTO DEL CORPO DOCENTE E PIU’ IN GENERALE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE? SI ma…
Su questo punto bisogna spiegare bene qual è l’attuale situazione dell’Università Italiana; Università nella quale grazie all’autonomia e alla riforma del 3+2 c’è stato un incremento del numero di corsi e di cattedre totalmente fuori da ogni criterio che possa avere una seppur minima logicità, esistono corsi che sono seguiti da uno studente soltanto, interi corsi di laurea con non più di dieci iscritti, facoltà doppie che esistono solamente per accontentare qualche professore barone. Situazione, che ha portato a una triplicazione dei costi dell’Università e che a oggi si è riuscita a portare verso una soluzione con la riforma dell’università la legge 270/04, che obbliga le università a eliminare questi corsi di laurea e queste cattedre, inutili e dispendiose. Questo naturalmente ha portato a un abbattimento della richiesta di docenti da parte delle università, abbattimento che la legge ha cercato di regolare, per evitare che professori baroni continuino ad assumere senza nessuna logica di fabbisogno.
Il primo, il terzo, il settimo e nono comma dell’art. 66 recitano così:
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
• E’ VERO CHE CI SARANNO DEI NOTEVOLI TAGLI AL FINANZIAMENTO PUBBLICO? SI ma…
Come abbiamo già detto prima, le precedenti riforme dell’Università (prima con i requisiti minimi introdotti dal decreto Moratti e in seguito con la legge 270/04, cioè il nuovissimo ordinamento, da Mussi) hanno portato a una diminuzione della richiesta e del fabbisogno del corpo docente, questa diminuzione è stata accompagnata a un diminuzione dei Fondo di Finanziamento Ordinario che lo stato dà alle università.
Cos’è il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)? E’ il fondo statale con il quale sono pagati i nostri professori e i servizi primari, cioè acqua, luce e gas. Non sono fondi che sono indirizzati alla ricerca, né a servizi come laboratori, aule studio e biblioteche.
Bisogna anche dire, che questi tagli andrebbero meglio contestualizzati, ovviamente in quei casi in cui ci sono sprechi.
Il tredicesimo comma dell’art. 66 recita così:
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
• VERRANNO TAGLIATI FONDI ALLA RICERCA? NO
La legge finanziaria 133/08 non taglia fondi alla ricerca, crea invece una fondazione statale, chiamata “Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia”, che avrà lo scopo di promuovere progetti di ricerca di eccellenza e innovativi, cosi da premiare quei ricercatori che con il loro lavoro portano un grande contributo alla crescita del paese.
Oltretutto bisogna ricordare che l'Università non usa il Fondo di Finanziamento Ordinario per finanziare la propria ricerca, ma il FIRST (Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica), che si compone di 3 parti, una dedicata all'industria, un altra alla ricerca di base e in ultima ma non meno importate la parte dell'università, il fondo PRIN.
Questo fondo il FIRST non viene minimamente intaccato ne dalla legge 133 ne tantomeno dalla finanziaria 2009.
L’art. 17 recita così:
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
CONCLUSIONI
FONDAZIONI SI, CON LA GARANZIA DI UNA PERCENTUALE FISSA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO, CHE GARANTISCA UN LIBERO DIRITTO ALLO STUDIO. DOVE IL FINANZIAMENTO PRIVATO, SOTTO IL VIGILE CONTROLLO DEGLI ORGANI DELLO STATO, SIA UNA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E NON UN MEZZO DI CONTROLLO DA PARTE DELLE IMPRESE.
NO AL “TURN OVER” CON CIFRE PERCENTUALI DECONTESTUALIZZATE DECISE APRIORISTICAMENTE.
SI AL “TURN OVER” CHE SEGUENDO CRITERI RAZIONALI MIRI A GARANTIRE LA SODDISFAZIONE DELLE REALI ESIGENZE DELLE UNIVERSITA’, TAGLIANDO GLI SPRECHI.
NO AI TAGLI GENERALIZZATI MA RIDISTRIBUZIONE RAZIONALE DELLE RISORSE.
SI A UNA RIFORMA STRUTTURALE DELL’UNIVERSITA’, CHE COSTRUISCA UN UNIVERSITA’ NUOVA, DOVE LA COOPERAZIONE TRA UNIVERSITA’ E MONDO DEL LAVORO SIA INCENTIVATA.
CHIEDIAMO UN VIGILE CONTROLLO SUGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA’ CHE SCEGLIERANNO DI DIVENTARE FONDAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO, PER GARANTIRE UNA GIUSTA RAPPRESENTATIVITA’ DEL CORPO STUDENTESCO NEGLI ORGANI DELL’UNIVERSITA’ E UN LIMITATO POTERE DELLE AZIENDE FINANZIATRICI.
AZIONE UNIVERSITARIA ROMA www.azioneuniversitariaroma.org
A riguardo, vorrei segnalare questo interessante post che mette in luce i vantaggi di avere le fondazioni universitarie anche in Italia:
RispondiEliminahttp://blog.trentaelode.it/2008/11/23/quanto-costa-l-universita-in-italia-e-le-fondazioni/